venerdì 29 novembre 2013

Falsi dirigenti all’Agenzia delle Entrate. Ultima sentenza del Consiglio di Stato. Nullità cartelle Equitalia

Il consiglio di Stato con un recente  parere espresso in data 18/11/2013, sent. n. 5451, ha nuovamente confermato  quanto precedentemente detto dal TAR del Lazio nonché dalla ecc.ma Corte Costituzionale ovvero : “ NON ESISTONO REGGENZE DI  FIDUCIA”.
 All’interno del Ministero delle Finanze, ovvero all’interno dell’Agenzia  delle Entrate, ci sono delle persone  che si qualificano come dirigenti ma non sono tali se si vuole rispettare ciò che prevede il dettato normativo.
Dice la recente sentenza del Consiglio di Stato: “ la delibera del Comitato di gestione, come già analoghe delibere adottate fin dal 2006, “ha perpetuato fino al 31 dicembre 2010 la prassi del conferimento di incarichi dirigenziali, asseritamente in provvisoria reggenza, a copertura di posizioni dirigenziali vacanti”, incarichi conferiti a funzionari non dirigenti.
Configurandosi il conferimento di un incarico dirigenziale in favore di un funzionario non dirigente alla stregua dell’assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il relativo atto di conferimento deve considerarsi radicalmente nullo .” Questo è ciò che recita la sentenza del Consiglio di Stato.
Altre pronunce dello stesso orientamento sono  la sentenza di Cassazione n. 14942 del 14.06.2013,che ha dichiarato la inesistenza giuridica della cartella di pagamento allorchè il ruolo è stato iscritto e trasmetto all’agente per la Riscossore non da un dirigente come la legge prescrive (per una valida esistenza dello stesso), ma bensì da persone che non risultano essere dirigenti. Questo è un orientamento ormai consolidato. L’esistenza dell’attodipende dal fatto che, al di là di elementi formali, quale l’avvenuta notificaesso sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (sentenza cassazione n. 4557 del 2009.)  quando  insorge una contestazione tra le parti relativamente alla provenienza ed alla regolarità dell’avviso, il Giudice è tenuto ad accertare, la riferibilità dell’atto all’autorità legittimata ad emanarlo. Anche il TAR del  Lazio, con la sent.  n. 06884 annullò un articolo specifico della delibera del comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate che  consentiva il conferimento, fino al 31 dicembre 2010, di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non in possesso di qualifica dirigenziale.
Quindi l’Agenzia delle Entrate,  per carenza di organo direttivo, ha fatto ricorso a delle reggenze che sono per natura provvisorie e ha  illegittimamente autorizzato  a firmare degli atti in qualità di dirigenti,  dei funzionari pubblici senza qualifica né titoli né alcun conferimento di legge. Atti che poi vengono  poi trasmessi all’Agente della Riscossione (es. Equitalia).
Dando  incarico di dirigenti  a semplici funzionari non in possesso della qualifica relativa, l’Agenzia delle Entrate ha ecceduto nel suo potere di deroga a norme di rango superiori, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, senza indicazione del termine di durata e senza che l’Ente abbia provveduto a bandire le procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale. La Costituzione prevede che “Agli impieghi nelle Pubbliche si accede per pubblico concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge” altrimenti vi e' un eccesso di potere e sviamento. La conseguenza è che se  è nullo l’atto di conferimento illegittimo, come stabilisce la sentenza del TAR Lazio, del Consiglio di Stato e non solo, sono nulli per conseguenza anche tutti gli atti firmati dai funzionari non dirigenti e trasmessi ad Equitalia. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso ed esami indetto dalle singole Amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della pubblica Amministrazione”. (Corte Costituzionale, Sentenze n. 103 e 104 del 2007, n. 161 del 2008 e n. 69 del 2011). Si ha la necessità inderogabile di selezionare i Dirigenti sulla base di criteri selettivi imparziali e trasparenti.

Articolo a cura di Floriana Baldino. Per contatti scrivere a florianabaldino@gmail.com o a federitaliatrani@gmail.com