domenica 15 dicembre 2013

IL DIAVOLO (OPS!!) IL PARLAMENTO FA LE PENTOLE E NON I COPERCHI LA QUESTIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE



CONSIDERAZIONI SUL "QUESTION TIME" VI COMM. FINANZE  
N.5-01563 ON.LE ZANETTI ED ALTRI

La recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 5451 del 18/11/2013 ha posto la parola fine all’inveterata prassi seguita dall’Agenzia dell’Entrate di colmare i ruoli dirigenziali vacanti all’interno della propria dotazione organica per il tramite di una proliferazione di affidamenti fiduciari che premiavano senza alcun raziocinio funzionari sprovvisti dei profili idoneativi per ricoprire i detti ruoli dirigenziali. Il quale ultimo, sentendosi super partes e extra ordinem, con il conforto di opinamenti metagiuridici assolutamente risibili, riteneva di poter operare una triplice deroga in sede di conferimento fiduciario di incarichi dirigenziali. In primis non ha mai disposto l’inserimento nei quadri dirigenziali di coloro che provenivano dalla carriera direttiva ordinaria, assunti ex D.P.R. n. 748/1972 e legge n. 432/1981 disciplinanti proprio il cursus laborum della primigenie carriera dirigenziale.
In secundis decideva di non attingere alle graduatorie dei dichiarati idonei all’esito delle due ultime tornate concorsuali del 1997 e del 1999 per l’attribuzione della qualifica dirigenziale. Graduatorie che, attraverso una sequela di deroghe legislative, avevano mantenuta inalterata la loro efficacia a tutto il 31.12.2011.
Infine decidendo scientificamente di non ricorrere allo strumento del concorso pubblico, al contrario, previsto da fonti normative primarie e costituzionali non derogabili quale l’esclusivo strumento di accesso ai pubblici uffici anche delle Agenzie fiscali le quali, quali enti pubblici non economici rientrano a pieno titolo nel novero di Pubblica Amministrazione ex art. 2 D.Lvo n. 165/2001. 

In disparte le considerazioni riferibili alla recentissima ordinanza n. 5619/2013 del 26/11/2013 con la quale la sez. IV del Consiglio di Stato ha rimesso alla Consulta – in quanto ritenuta non manifestamente infondata – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24 del d.l. 24 marzo 2012, n. 16 conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44 nella parte in cui <<faceva salvi gli incarichi fiduciari già affidati>>, all’attenzione delle recenti cronache politiche si pone la condotta del Ministro dell’Economia e delle Finanze (organo vigilante sulle Agenzie fiscali ex art. 60 legge istitutiva) il quale, appositamente interrogato da alcuni parlamentari <<sulle ragioni per le quali l’Agenzia dell’Entrate avesse medio tempore attribuito un gran numero di incarichi dirigenziali a propri funzionari senza espletare le previste procedure concorsuali (cfr. question time VI^ Comm. Finanze n. 5-01563 On. Zanetti ed altri)>>, ha affidato la risposta alla stessa Agenzia delle Entrate. In buona sostanza l’organo controllore al quale era stato chiesto di dare conto di una illegittima prassi sistematicamente seguita da un organo da lui stesso controllato, ha reso come propria la risposta della stessa Agenzia dell’Entrate. E’ vero che in Italia da tempo non ci si stupisce più di nulla, ma non vi è dubbio che tale ultimo episodio ha indiscutibilmente arricchito la casistica per la quale il nostro paese ha perso all’estero la pur minima considerazione.

Peraltro la risposta data dall’Agenzia dell’Entrate e fatta proprio dal Ministero interrogato costituisce un malriuscito tentativo di difesa legalitaria di illeciti permanenti e perduranti che anche il meno avveduto tra i giuristi avrebbe potuto abiurare con semplici riscontri normativi e giurisprudenziali.  Condotta da oggi ufficialmente esecrata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza di rimessione ut supra citata.

Nel merito della risposta, ad ogni buon conto, non è vero che l’Agenzia dell’Entrate è stata “costretta” a ricorrere agli affidamenti fiduciari in mancanza di valide alternative, atteso che, come già riferito, vi erano ben due possibilità di coprire le vacanze in organico tra il personale dirigenziale. In primis il conferimento della qualifica dirigenziale a quanti provenivano dalle carriere direttive ordinarie ex D.P.R. n. 748/72 e Legge n. 432/1981. In secundis conferire la qualifica dirigenziale ai soggetti dichiarai idonei non vincitori  all’esito delle due ultime tornate concorsuali bandite tra il 1997 ed il 1999. Graduatorie rimaste efficaci a tutto il 31.12.2011. Ragione quest’ultima per la quale, in modo coerente, sia il Governo che il Parlamento non aveva autorizzato l’Agenzia dell’Entrate all’indizione di nuovi concorsi, vista l’esistenza di centinaia di concorrenti già dichiarati idonei a rivestire la qualifica di dirigenti nell’alveo costituzione del concorso pubblico. In tale ottica alcuna delle risposte date dall’Agenzia dell’Entrate può ritenersi giuridicamente plausibile.
Necessita che i Ministri interessati impartiscano urgenti disposizioni per evitare ulteriori danni.

                                                                                               Dr. Pietro Paolo Boiano       
                                                                                                                              IL VICE SEGRETARIO GENERALE