CONSIDERAZIONI SUL "QUESTION TIME" VI COMM. FINANZE
N.5-01563
ON.LE ZANETTI ED ALTRI
La recentissima
sentenza del Consiglio di Stato n. 5451 del 18/11/2013 ha posto la parola fine all’inveterata
prassi seguita dall’Agenzia dell’Entrate di colmare i ruoli dirigenziali vacanti
all’interno della propria dotazione organica per il tramite di una
proliferazione di affidamenti fiduciari che premiavano senza alcun raziocinio
funzionari sprovvisti dei profili idoneativi per ricoprire i detti ruoli
dirigenziali. Il quale ultimo, sentendosi super partes e extra ordinem, con il
conforto di opinamenti metagiuridici assolutamente risibili, riteneva di poter
operare una triplice deroga in sede di conferimento fiduciario di incarichi
dirigenziali. In primis non ha mai disposto l’inserimento nei quadri
dirigenziali di coloro che provenivano dalla carriera direttiva ordinaria,
assunti ex D.P.R. n. 748/1972 e legge n. 432/1981 disciplinanti proprio il
cursus laborum della primigenie carriera dirigenziale.
In secundis decideva
di non attingere alle graduatorie dei dichiarati idonei all’esito delle due
ultime tornate concorsuali del 1997 e del 1999 per l’attribuzione della
qualifica dirigenziale. Graduatorie che, attraverso una sequela di deroghe
legislative, avevano mantenuta inalterata la loro efficacia a tutto il
31.12.2011.
Infine decidendo
scientificamente di non ricorrere allo strumento del concorso pubblico, al
contrario, previsto da fonti normative primarie e costituzionali non derogabili
quale l’esclusivo strumento di accesso ai pubblici uffici anche delle Agenzie
fiscali le quali, quali enti pubblici non economici rientrano a pieno titolo
nel novero di Pubblica Amministrazione ex art. 2 D.Lvo n. 165/2001.
In disparte le
considerazioni riferibili alla recentissima ordinanza n. 5619/2013 del
26/11/2013 con la quale la
sez. IV del Consiglio di Stato ha rimesso alla Consulta – in
quanto ritenuta non manifestamente infondata – la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 8, comma 24 del d.l. 24 marzo 2012, n. 16 conv. in
legge 26 aprile 2012, n. 44 nella parte in cui <<faceva salvi gli
incarichi fiduciari già affidati>>, all’attenzione delle recenti cronache
politiche si pone la condotta del Ministro dell’Economia e delle Finanze (organo
vigilante sulle Agenzie fiscali ex art. 60 legge istitutiva) il quale,
appositamente interrogato da alcuni parlamentari <<sulle ragioni per le
quali l’Agenzia dell’Entrate avesse medio tempore attribuito un gran numero di
incarichi dirigenziali a propri funzionari senza espletare le previste
procedure concorsuali (cfr. question time VI^ Comm. Finanze n. 5-01563 On.
Zanetti ed altri)>>, ha affidato la risposta alla stessa Agenzia delle
Entrate. In buona sostanza l’organo controllore al quale era stato chiesto di
dare conto di una illegittima prassi sistematicamente seguita da un organo da
lui stesso controllato, ha reso come propria la risposta della stessa Agenzia dell’Entrate.
E’ vero che in Italia da tempo non ci si stupisce più di nulla, ma non vi è
dubbio che tale ultimo episodio ha indiscutibilmente arricchito la casistica
per la quale il nostro paese ha perso all’estero la pur minima considerazione.
Peraltro la risposta data dall’Agenzia
dell’Entrate e fatta proprio dal Ministero interrogato costituisce un
malriuscito tentativo di difesa legalitaria di illeciti permanenti e perduranti
che anche il meno avveduto tra i giuristi avrebbe potuto abiurare con semplici
riscontri normativi e giurisprudenziali. Condotta da oggi ufficialmente esecrata dal
Consiglio di Stato con l’ordinanza di rimessione ut supra citata.
Nel merito della
risposta, ad ogni buon conto, non è vero che l’Agenzia dell’Entrate è stata
“costretta” a ricorrere agli affidamenti fiduciari in mancanza di valide
alternative, atteso che, come già riferito, vi erano ben due possibilità di
coprire le vacanze in organico tra il personale dirigenziale. In primis il
conferimento della qualifica dirigenziale a quanti provenivano dalle carriere
direttive ordinarie ex D.P.R. n. 748/72 e Legge n. 432/1981. In secundis
conferire la qualifica dirigenziale ai soggetti dichiarai idonei non
vincitori all’esito delle due ultime
tornate concorsuali bandite tra il 1997 ed il 1999. Graduatorie rimaste
efficaci a tutto il 31.12.2011. Ragione quest’ultima per la quale, in modo
coerente, sia il Governo che il Parlamento non aveva autorizzato l’Agenzia
dell’Entrate all’indizione di nuovi concorsi, vista l’esistenza di centinaia di
concorrenti già dichiarati idonei a rivestire la qualifica di dirigenti
nell’alveo costituzione del concorso pubblico. In tale ottica alcuna delle
risposte date dall’Agenzia dell’Entrate può ritenersi giuridicamente
plausibile.
Necessita che i
Ministri interessati impartiscano urgenti disposizioni per evitare ulteriori
danni.
Dr. Pietro Paolo Boiano
IL VICE SEGRETARIO GENERALE