lunedì 21 dicembre 2015

IL PARLAMENTARE RIZZETTO CONTINUA LA SUA BATTAGLIA - interrogazione del 18-12-2015

L'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DELL'ON.LE WALTER RIZZETTO EVIDENZIA IN MODO INEQUIVOCABILE LE GRANDI ANOMALIE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE REGOLAMENTANO LA DIRIGENZA PUBBLICA VIOLANDO LEGGI REGOLE E GIURISPRUDENZA GENERANDO GRANDI CONFLITTUALITÀ  TRA GLI ADDETTI AI LAVORI.

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11502

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 539 del 18/12/2015
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER 
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 18/12/2015

Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 18/12/2015
Stato iter: 
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11502
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Venerdì 18 dicembre 2015, seduta n. 539


  RIZZETTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
la Presidenza del Consiglio dei ministri sembrerebbe incline a utilizzare una «apposita procedura d'interpello» per assicurare la copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale sia di I che di II fascia;
le regole di pubblicità e trasparenza, nell'attribuzione degli incarichi presso la Presidenza del Consiglio, sembrerebbero in più casi essere non conformi al dettato normativo e, ancora prima, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;
a quanto consta all'interrogante, l'assegnazione degli incarichi avverrebbe al di fuori di adeguate procedure di valutazione obiettiva e perciò verificabili, dei meriti, dei titoli professionali e dei risultati conseguiti, con ciò di fatto azzerando ogni garanzia di imparzialità ed assoggettando il conferimento degli incarichi dirigenziali di maggior rilevanza al gradimento politico, o comunque, a criteri non conformi al principio meritocratico sancito dalle norme della Costituzione (articolo 97 e Corte costituzionale numeri 103 e 104 del 2007) e dalla legge ordinaria (articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001), con un'ampia facoltà di assegnare gli incarichi in maniera discrezionale;
la stessa trasparenza e pubblicità richiederebbero la pubblicazione attraverso strumenti aperti a tutti ove rendere noti anche i curricula di coloro che partecipano alla selezione;
a quanto risulta all'interrogante, le procedure seguite dalla Presidenza del Consiglio spesso esulerebbero da un'obiettiva e verificabile procedura comparativa tra gli aspiranti candidati; in assenza dei requisiti di pubblicità e trasparenza che dovrebbero connotarle, è conseguenziale un condizionamento, al di fuori dei reali criteri di meritocrazia, sulle carriere dei dirigenti di seconda fascia-referendari, in servizio presso l'amministrazione. A quanto è dato sapere, vi sarebbero casi di assegnazioni di incarichi dirigenziali generali a soggetti non in possesso dei requisiti professionali previsti, nonché a soggetti che non rivestono ruoli della pubblica amministrazione, così sottraendosi ai vincoli sostanziali e procedurali (in primis, all'obbligo di motivazione) di legge e disattendendo, di fatto, l'obbligo costituzionale del concorso per l'accesso agli impieghi pubblici;
in particolare, sembrerebbe ricorrente la non corretta applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, che testualmente recita: «Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico»;
si ripeterebbero casi di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, cosa che appare in contrasto con l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; questi ultimi verrebbero addirittura preferiti a dirigenti di ruolo privi di incarico, a soggetti idonei in attesa di scorrimento delle graduatorie interne, nonché, da ultimo, ai vincitori del VI corso concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e conclusosi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2014, per i quali i quattro posti inizialmente previsti dal bando, a quanto ha appreso l'interrogante, sarebbero stati dichiarati indisponibili con una motivazione che appare inconsistente, pur a fronte di numerose vacanze in pianta organica;
per quanto è a conoscenza dell'interrogante, sarebbero numerosi i contenziosi avviati da personale dirigenziale che ha visto frustrate le proprie aspettative e non adeguatamente valutata la propria professionalità nell'ambito di procedure di interpello per conferire l'incarico resosi disponibile;
la «non virtuosa gestione» del personale dirigente di prima e seconda fascia è desumibile dal fatto che, pur registrando un numero di 220 dirigenti di ruolo, gli incarichi di vertice amministrativo come Capi Dipartimento e Capi Uffici Autonomi, sarebbero, sempre secondo quanto risulta all'interrogante, da oltre 15 anni rivestiti da circa 10/15 dirigenti;
la Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato nell'ordinanza del 4 dicembre 2014, riporta che dalla Presidenza del Consiglio non sarebbero state riferite posizioni soprannumerarie, contenziosi in atto e nemmeno assunzioni dal 2011, benché, per quanto a conoscenza dell'interrogante, la Presidenza del Consiglio risulti resistente in più procedimenti avviati innanzi ai tribunali civili e amministrativi dai propri dipendenti, il cui esito vedrebbe spesso soccombente la Presidenza del Consiglio;
attraverso il sistema predetto, ad avviso dell'interrogante, non si rispetta l'insieme di regole imposte dal piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione approvato dalla Presidenza del Consiglio, laddove si richiede l'attuazione di misure specifiche atte a prevenire il rischio di fenomeni di corruzione o di cattiva amministrazione nell'area di acquisizione del personale, inclusa l'osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione;
a sostegno di quanto predetto, il 7 settembre 2015 si è appreso della denuncia della Dirstat, la federazione che riunisce le associazioni e i sindacati dei dirigenti e dei funzionari della pubblica amministrazione, rispetto al conferimento di quattro incarichi dirigenziali da parte della Presidenza del Consiglio. La federazione ha impugnato, con una missiva indirizzata a Corte dei conti, procura di Roma e segreteria generale di Palazzo Chigi, il mancato rispetto da parte della Presidenza del Consiglio di alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 165 del 2001, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». Il conferimento degli incarichi in questione avrebbe secondo Dirstat, violato in particolare l'articolo 19 comma 1 e 1-bis, che disciplinano le modalità antecedenti il conferimento dell'incarico. Nello specifico, afferma Dirstat, tra l'inizio del 2014 e maggio 2015 la Presidenza del Consiglio «ha proceduto al conferimento di ben tre incarichi dirigenziali di prima fascia senza previo esperimento della procedura di interpello espressamente prevista dal disposto normativo». La procedura in questione riguarda in particolare l'obbligo da parte dell'amministrazione di rendere pubblico l'avviso relativo ai posti vacanti, indicandone le relative procedure di copertura. «L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta», recita il comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto. Questo per consentire a tutti quei funzionari interessati di avanzare la propria candidatura che così può essere esaminata. Tuttavia, secondo Dirstat, nulla di tutto ciò sarebbe stato fatto, con la Presidenza del Consiglio che avrebbe affidato gli incarichi senza prima consentire ai funzionari interessati di manifestare la propria disponibilità, seguendo una procedura di fatto in contrasto con la norma. Gli incarichi finiti nel mirino di Dirstat riguardano in particolare il dipartimento per la gioventù e il servizio civile e quello per gli affari generali;
alla luce di quanto sopra, si rende necessaria secondo l'interrogante una verifica sul conferimento degli incarichi nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri –:
quali siano gli orientamenti del Presidente del Consiglio sui fatti esposti in premessa;
se il Presidente del Consiglio, in virtù di quanto evidenziato in premessa, intenda chiarire come siano stati conferiti gli incarichi dirigenziali che sono stati oggetto di segnalazione da parte della Dirstat e, più in generale, se intenda assumere iniziative volte a verificare la correttezza di tutte le procedure che hanno dato luogo all'attribuzione di incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
se trovi conferma il fatto che la Presidenza del Consiglio dei ministri abbia soppresso i posti messi a bando nel VI corso-concorso, attesa la presenza in organico di posti di funzione disponibili e il ricorso a dirigenti esterni e, in caso affermativo, sulla base di quali presupposti giuridici ciò sia avvenuto;
quale sia il numero dei ricorsi proposti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri dai dipendenti, quale sia il numero delle condanne e quale l'ammontare delle spese sostenute a seguito delle eventuali condanne nell'ambito dei giudizi avviati dal personale (dirigenziale e non dirigenziale) contro la stessa amministrazione negli anni dal 2010 al 2015;
se intenda assumere iniziative affinché venga data piena attuazione a quanto disposto al comma 3 dell'articolo 97 della Costituzione, organizzando i pubblici uffici afferenti alla Presidenza del Consiglio e alle strutture ministeriali secondo le disposizioni di legge, in modo che, come recita l'articolo de quo, siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, e quindi una classe dirigente capace professionalmente e adeguatamente impiegata e impegnata a perseguire e soddisfare l'interesse pubblico nel supportare gli organi di direzione politica;
se intenda assumere iniziative per porre fine alle prassi esposte in premessa in modo da conferire gli incarichi meritocraticamente e da non generare aumenti delle voci del bilancio dello Stato relative alle spese per contenziosi. (4-11502)





FONTE

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/11502&ramo=CAMERA&leg=17