Federazione fra le associazioni ed i sindacati nazionali
dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari, professionisti e pensionati della
Pubblica Amministrazione e delle imprese
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IL VICE
SEGRETARIO GENERALE
Roma,
COMUNICATO STAMPA
DIRETTIVA AGENZIA ENTRATE N.74638
DEL 17 MAGGIO 2016
CRITICITA’ SERVIZIO
PUBBLICITA’ IMMOBILARE
L' Agenzia
delle Entrate-Direzione Centrale del Personale-Settore Organizzazione-Ufficio
Selezione ed inserimento, a seguito di intesa sottoscritta lo scorso
28/Aprile con le OO.SS., ha diramato la Direttiva in oggetto con cui ha
disciplinato il conferimento di incarichi di capo-
reparto
negli Uffici Provinciali del Territorio ex art.18 del CCNI.
Giova
preliminarmente ricordare che per effetto della Legge n.135/2012- art.23/quater
l'Agenzia del Territorio è confluita per incorporazione nell'Agenzia delle
Entrate, pur permanendo tuttavia la separazione fisica tra gli uffici
incorporati e quelli incorporanti. Non poche le criticità derivate da
cotale operazione, in particolare quelle relative al servizio della
pubblicità immobiliare, già in affanno per la soppressione delle
Conservatorie e per l'ibrida posizione in cui vennero a trovarsi i
Conservatori sopravvissuti alla legge 358/1991.
La DIRSTAT
si è già spesa al riguardo con una nutrita serie di interventi e di
analisi dettagliate ed intende proseguire con
ulteriori approfondimenti in relazione all'assetto organizzativo disegnato
dalla Agenzia delle Entrate con la direttiva de qua in commento.
Va ribadita
la peculiarità del servizio di pubblicità immobiliare e confermato
il principio che il diritto ipotecario è un ramo complesso del diritto civile e
richiede pertanto adeguata preparazione tecnico- giuridica, fermo restante
che la teoria è un patrimonio culturale non certamente sufficiente ad
affrontare e risolvere le tante difficoltà presenti nel quotidiano.
Tanto per dire che allo stato il servizio della pubblicità
immobiliare regge al cimento grazie alla disponibilità al senso del dovere ed al grande impegno
degli addetti ai lavori tant'è che non
si registrano casi in cui lo Stato sia stato chiamato a risarcire
danni causati a terzi. E' evidente però che bisogna guardare avanti e
quindi rinnovare i ranghi onde assicurare la buona continuità dell'azione
amministrativa in termini di efficacia e di efficienza. Per ciò stesso è
giusto che l'AF debba intraprendere un percorso di rinnovamento e di
formazione delle nuove leve. Sarebbe però un errore fatale ritenere che
bastino il possesso dei requisiti soggettivi e brevi corsi teorici
per affrontare nuove esperienze di lavoro considerando che l’errore del responsabile
del servizio, anche se di buona fede,non è riparabile, secondo il principio “factum infectum fieri nequit”, e
può essere economicamente incommensurabile. Il che vuol dire che se dall’errore
deriva danno al terzo, lo Stato è chiamato al risarcimento, fatta salva, naturalmente,la
instaurazione del giudizio di
responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti (deconto amministrativo) come
avviene a carico dei pubblici dipendenti incolpati di danno erariale. In sintesi alla teoria necessita la pratica
che va acquisita sul campo significando l’affiancamento di funzionari agli
attuali responsabili del servizio.
Dr.
Pietro Paolo Boiano