sabato 28 luglio 2012

CARTELLE ESATTORIALI NULLE SE NOTIFICATE A MEZZO POSTA, ANCHE CON RACCOMANDATA A/R.

CARTELLE ESATTORIALI NULLE SE NOTIFICATE A MEZZO POSTA, ANCHE CON RACCOMANDATA A/R.


Una recente sentenza del 26 giugno 2012 ha riesumato un vecchio orientamento giurisprudenziale che sostiene la nullità delle cartelle esattoriali e delle multe che Equitalia invia a mezzo posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.


La Commissione  Tributaria Provinciale di Milano n.75/26/11 per di più è giunta alla conclusione che una iscrizione ipotecaria è illegittima se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede.


Tale prova si ottiene solo con l'esibizione in giudizio, delle copie delle cartelle insieme alle rispettive relate di notifica da parte del concessionario della riscossione.


Con la citata sentenza i giudici affermano che se il contribuente eccepisce in giudizio la mancata notifica delle cartelle, l'onere di produrre gli atti precedenti l'iscrizione ipotecaria, ossia le cartelle esattoriali e le relative relate ricade in capo al concessionario.


La sentenza trova un senso pratico e giuridico se si considera che il concessionario della riscossione in genere si limita a produrre in giudizio solamente le relate di notifica (oppure le ricevute di ritorno delle cartelle spedite per posta), senza tuttavia produrre in giudizio copia degli atti.


Ebbene, tale comportamento se da una parte prova la ricezione di "un atto" … dall'altra parte non prova assolutamente il contenuto dell'atto stesso.


In realtà la sentenza rinnova un orientamento già espresso in passato con la seguente giurisprudenza :


-       sentenza n.82/21/09  della Commissione Tributaria Provinciale di Roma;


-       Sentenza n. 40/01/10  della Commissione Tributaria Provinciale di Parma;


-       sentenza n.559/10 del Giudice di Pace di Campi Salentina;


-       sentenza n.133/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso;


-       sentenza n.4486 del Giudice di Pace di Genova .


In particolare con la sentenza n.133/2012 depositata lo scorso 11 giugno 2012 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso si afferma la totale nullità della cartella di pagamento notificata a mezzo posta e non di persona dall'ufficiale dell'ente di riscossione.


Ed infine il recepimento dell'orientamento in questione anche da parte del Giudice di Pace di Genova nella citata sentenza n.4486 del 26 giugno 2012 ha stabilito la nullità delle cartelle esattoriali notificate da Equitalia via posta senza il passaggio d un messo comunale o ufficiale giudiziario … questo in ossequio al dettato dell'art.26, comma 1, del D.P.R. 602/1973 che si impone al concessionario di avvalersi dell'ausilio di uno dei soggetti indicati per effettuare le notificazioni delle cartelle esattoriali e delle multe.


Insomma ….. la notifica con raccomandata A/R effettuata da Equitalia senza il tramite degli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale… è causa di nullità della cartella esattoriale…




E POTETE RIFIUTARLE, DISCONOSCERLE, RINVIARLE AL MITTENTE CON LA SCRITTA NULLA.... ETC., ETC.,


POI, SE VOLETE NOI STIAMO PREPARANDO, E A GIORNI LA DEPOSITEREMO, LA DENUNCIA PENALE, PER ABUSO D'ATTI D'UFFICIO,  TENTATA ESTORSIONE, TENTA TRUFFA ... E MOLTO ALTRO... dOPODICHE VERIFICHEREMO LA FATTIBILITA' DELLA RICHIESTA DI RISERCIMENTO DEI DANNI MORALI E MATERIALI...


Ciao a tutti.


Veiensfurens (alias Orazio  Fergnani) - AlbaMediterranea.